Ultima modifica: 03/03/2023
Le indicazioni sul Fascicolo Tecnico per le macchine sono contenute nella parte A dell’Allegato VII ed hanno il compito di assicurare che il produttore ha raccolto la necessaria documentazione che permetta la conformità del prodotto con i requisiti della direttiva da considerare. L’elemento chiave è la documentazione sulla valutazione dei rischi.
Il Fascicolo Tecnico deve essere compilato in una delle lingue ufficiali UE e deve essere disponibile almeno per i 10 anni successivi alla data della produzione dell’ultimo prodotto o dall’ultimo acquisto da parte del cliente.
Sebbene l’obbligo di fornire il fascicolo sia del produttore o del suo mandatario, qualora provenga al di fuori dell’UE il compito diviene dell’importatore. Il fascicolo tecnico non deve risiedere “fisicamente” nella comunità europea: l’obbligo è però quello di rispondere ad una interrogazione da parte degli organismi competenti.
Deve contenere:
- la descrizione della macchina;
- i disegni;
- la documentazione della valutazione dei rischi;
- la Verifica della rispondenza ai R.E.S.S.
- report tecnici e certificati rilevanti;
- una copia delle Istruzioni e della Dichiarazione di Conformità.
Quando applicabile, bisogna includere anche:
- gli standard e altre specifiche usate;
- la Dichiarazione di Incorporazione;
- copia della Dichiarazione di Conformità o della Dichiarazione di Incorporazione di macchine facenti parte l’insieme di macchine oggetto della marcatura; situazione tipica nel caso di marcatura CE di Isole di lavoro robotizzate.
In caso di produzione in serie, si devono presentare anche le misure implementate internamente per garantire la conformità durante la produzione.
Quando è rilevante per la valutazione dei rischi e/o gli standard e altre specifiche tecniche usate, altri documenti possono far parte del fascicolo, come per esempio l’analisi del rischio di innesco (per gli apparecchi interessati dalla direttiva ATEX).