Impianto Fisso vs Bordo Macchina

Ultima modifica: 09/05/2023

IL DUBBIO:

E' necessaria la figura di un progettista iscritto ad un Albo professionale per progettare l'equipaggiamento elettrico di un macchinario? Per rispondere, è necessario chiarire la differenza tra impianto fisso e bordo-macchina.

Impianto fisso

Per impianto fisso generalmente si intende l'insieme dei quadri di servizio (Power Center e di Distribuzione) e dei collegamenti che alimentano determinate utenze.

L’impianto fisso è regolamentato dal Decreto Ministeriale 37 entrato in vigore il 27 marzo 2008.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) – In vigore dal 27 marzo 2008.

All’Articolo 1, Comma 1 viene specificato il campo di applicazione del Decreto.

ART. 1. comma 1.  Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Per "impianti all'interno degli edifici" o "al servizio degli edifici" si intendono quindi gli "impianti fissi" all'interno dei quali sono esclusi i macchinari.

Il D.M. 37/2008 specifica che si applica ai seguenti impianti, purché collocati all’interno degli edifici e delle relative pertinenze indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Gli impianti di cui al Comma 1 del citato DM sono classificati come segue:

  1. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  3. Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. Impianti di protezione antincendio.

Sempre nell’Articolo 1 al Comma 3, si ribadisce il concetto di differenza tra impianto fisso e "bordo macchina", soggetto a marcatura CE.

ART. 1. comma 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Di seguito viene riportata una definizione di impianti fissi estrapolata dal testo del DM 37/08.

Impianti di cui alla lettera A) dell'art. 2 del D.M. 37/2008:

1. tutti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Sono inclusi negli impianti elettrici anche quelli posti all'esterno dell'edificio a condizione che siano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi.

Le norme di riferimento per la progettazione di un impianto fisso sono la CEI 64-8 per quanto riguarda il campo, mentre per il quadro elettrico la norma EN 61439-2, armonizzata alla Direttiva Bassa Tensione. Il quadro dell'impianto fisso dovrà per questo essere marcato CE.

La Norma EN 61439-2 è la norma di prodotto relativa alle apparecchiature di protezione e di manovra di potenza, ovvero quadri di potenza e distribuzione.

Quando viene realizzato un impianto fisso deve essere rilasciata una Dichiarazione di Conformità (DICO) al D.M. 37/08 (in alternativa una Dichiarazione di Rispondenza o DIRI al D.M. 37/08 se prima del 2008), firmata dal Responsabile Tecnico e dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.

È necessaria la figura del progettista, il quale deve essere iscritto all’albo professionale, mentre la società installatrice dell’impianto deve essere iscritta alla Camera di Commercio.

Al termine lavori l’installatore ha l’obbligo di verificare che l’impianto sia stato eseguito a “Regola D’arte”, effettuerà quindi un esame visivo e redigerà un report che dimostri lo svolgimento delle prove.

Rilascia una Dichiarazione di Conformità (DICO) al DM 37/08 e allega il Progetto (era chiamato “Schema” nella 46/90 se non fatto da professionista) e la relazione con tipologia di materiali utilizzati, oltre alla marcatura CE.

Infine è importante sottolineare che per realizzare/costruire un quadro di distribuzione, il quadrista non deve essere necessariamente iscritto alla Camera di commercio.

Quadro bordo-macchina

Il quadro bordo-macchina, come si può intuire dalla parola stessa, è associato ad un macchinario. Il quadro bordo-macchina ricade sotto la Direttiva Bassa Tensione, ma i suoi criteri di sicurezza sono inclusi nella Direttiva Macchine. Infatti all'interno dell'Allegato I della Direttiva Macchine "Requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine" al RESS 1.5 "Rischi dovuti ad altri pericoli" è possibile leggere:

1.5.1. Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

La Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE include la Direttiva bassa tensione, garantendo quindi la corretta progettazione e realizzazione del quadro.

La Norma EN 60204-1 fornisce le prescrizioni e le raccomandazioni relative all’equipaggiamento elettrico delle macchine. Si applica alla realizzazione di equipaggiamenti e sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per macchine non portatili quando sono in moto, inclusi i gruppi di macchine che lavorano in modo coordinato. L’equipaggiamento considerato inizia dal punto di connessione dell’alimentazione all’equipaggiamento elettrico della macchina.

Conclusione

I macchinari non sono installazioni fisse, conseguentemente non può essere considerato tale nemmeno l'equipaggiamento elettrico ad esso associato.

La progettazione e la realizzazione di un quadro di automazione e del suo bordo-macchina, non richiede quindi nè un progettista iscritto ad un albo, né un installatore iscritto alla camera di commercio.

Sicurezza nella robotica collaborativa
Non esiste un "robot collaborativo". Questa è una delle prime dichiarazioni di chi lavora nella robotica collaborativa. Il motivo è che ...