Direttiva 2014/34/UE

I requisiti degli apparecchi e dei sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva

Ultima modifica: 09/05/2023

La Direttiva 2014/34/UE, entrata in vigore il 20 Aprile 2016, ha lo scopo di fornire i requisiti che devono rispettare gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Rispetto alla precedente Direttiva 94/9/CE, viene chiarificato meglio il “processo” da seguire (New Legislative Framework del 2008) che porta alla verifica della conformità dell’apparecchiatura alla Direttiva.

In base alla tipologia di apparecchiatura (elettrica o non) e alla Zona ATEX all’interno della quale dovrà essere installata, c’è la necessità o meno di un organismo notificato per la marcatura della stessa.

 

Il principio applicato è il seguente:

Apparecchiatura Elettrica Apparecchiatura non Elettrica
Zona 0 (20) Serve Organismo Notificato Serve Organismo Notificato
Zona 1 (21) Serve Organismo Notificato NON Serve Organismo Notificato
Zona 2 (22) NON Serve Organismo Notificato NON Serve Organismo Notificato

Le apparecchiature marcate CE idonee al funzionamento in Zone ATEX riportano il simbolo mostrato in figura.

Marcatura apparecchiature ATEX

La marcatura si compone di due parti. La prima parte è richiesta dalla Direttiva, mentre la seconda parte dalle normative tecniche.

Per quanto riguarda la prima parte della marcatura, oltre al marchio CE ed Ex, bisogna inserire le seguenti informazioni:

  • Numero dell'organismo notificato (se applicabile)
  • Gruppo a cui appartiene la sostanza pericolosa che si sta considerando.
  • Categoria dell'ambiente in cui è posta l'apparecchiatura (M1, M2 per le miniere oppure 1,2,3 in ambienti diversi da miniere).
  • La tipologia di sostanza pericolosa che si trova nell'ambiente (G=gas, D=polvere)
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