Ultima modifica: 09/05/2023
La Direttiva 2014/34/UE, entrata in vigore il 20 Aprile 2016, ha lo scopo di fornire i requisiti che devono rispettare gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Rispetto alla precedente Direttiva 94/9/CE, viene chiarificato meglio il “processo” da seguire (New Legislative Framework del 2008) che porta alla verifica della conformità dell’apparecchiatura alla Direttiva.
In base alla tipologia di apparecchiatura (elettrica o non) e alla Zona ATEX all’interno della quale dovrà essere installata, c’è la necessità o meno di un organismo notificato per la marcatura della stessa.
Il principio applicato è il seguente:
Apparecchiatura Elettrica | Apparecchiatura non Elettrica | |
Zona 0 (20) | Serve Organismo Notificato | Serve Organismo Notificato |
Zona 1 (21) | Serve Organismo Notificato | NON Serve Organismo Notificato |
Zona 2 (22) | NON Serve Organismo Notificato | NON Serve Organismo Notificato |
Le apparecchiature marcate CE idonee al funzionamento in Zone ATEX riportano il simbolo mostrato in figura.
Marcatura apparecchiature ATEX
La marcatura si compone di due parti. La prima parte è richiesta dalla Direttiva, mentre la seconda parte dalle normative tecniche.
Per quanto riguarda la prima parte della marcatura, oltre al marchio CE ed Ex, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- Numero dell'organismo notificato (se applicabile)
- Gruppo a cui appartiene la sostanza pericolosa che si sta considerando.
- Categoria dell'ambiente in cui è posta l'apparecchiatura (M1, M2 per le miniere oppure 1,2,3 in ambienti diversi da miniere).
- La tipologia di sostanza pericolosa che si trova nell'ambiente (G=gas, D=polvere)