Le principali modifiche al testo

Ultima modifica: 02/12/2024

La nuova definizione di “Quasi-macchina”

Le principali modifiche al testo

[Nuovo R.P.M.] – Art. 3. Definizioni

(10) “quasi-macchina“: un insieme che non è ancora una macchina in quanto non può funzionare di per sé in modo da eseguire un’applicazione specifica e che è destinato esclusivamente ad essere incorporato o assemblato con una macchina o altro macchinari o attrezzature completati, formando così un macchinario;

 

 

Direttiva Macchine [2006/42/EU] – Art. 2. Definizioni

g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;

Una macchina che esegue un’applicazione molto specifica, inserita in una linea di produzione e che ha bisogno di segnali dal resto della linea per funzionare, è una Quasi-macchina “poiché senza quei segnali e quel consenso, non può di per sé funzionare in modo da eseguire un’applicazione specifica“.

Ciò significa anche che un robot, nonostante sia dotato, per esempio, di una pinza per afferrare un oggetto, se ha bisogno di segnali, ad esempio, da una pressa, è un Quasi-macchina poiché, senza quei segnali, rimane fermo e non può eseguire alcuna lavorazione.

 

Viene introdotta la definizione di “Modifica sostanziale”

La definizione di “Modifica sostanziale” non è presente nell’attuale Direttiva Macchine e i Paesi hanno sviluppato una propria interpretazione. Le modifiche a macchinari già installati sono un problema per gli utilizzatori, in quanto nessun costruttore vuole assumersi la responsabilità delle parti che non ha modificato.

La definizione contenuta nella bozza di Aprile 2021 era molto stringente e definiva una modifica che impattava sui RESS della macchina come Sostanziale. La proposta del Consiglio, di Giugno 2022 è al contrario alquanto “permissiva”. In sostanza, per un macchinario o linea di produzione, marcati CE, una qualsiasi modifica o aggiunta che introduce sì un nuovo rischio, ma dove le protezioni attuali sono sufficienti, non è una modifica sostanziale. Ecco il testo, tradotto dall’Inglese:  

(16) “modifica sostanziale”: una modifica di una macchina o di un prodotto, con mezzi fisici o digitali dopo che la macchina o il prodotto sono stati immessi sul mercato o messo in servizio, che non era nè prevista né pianificata dal fabbricante, e che pregiudica la loro sicurezza, creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente che però richiede:

  1. ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, la cui elaborazione modifica il sistema di controllo esistente, dedicato alla sicurezza, o
  2. misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica della macchina o del relativo prodotto;

Viene modificata la definizione di “Fabbricante”

Cambia anche la definizione di Fabbricante. Attualmente, secondo un’interpretazione rigorosa della definizione, un fabbricante deve costruire fisicamente il macchinario. Con la nuova definizione, un fabbricante può anche far fabbricare i macchinari ad altri. Ovvero, chiunque può essere un fabbricante, l’importante è che abbia la conoscenza e la capacità tecnica di definire su come deve essere implementata, per esempio, la sicurezza. Deve avere quindi il pieno controllo, tecnico ed economico, sugli aspetti di sicurezza del macchinario, della linea di produzione o del processo: Un utilizzatore per esempio, può quindi essere un fabbricante e marcare CE il prodotto o la linea di produzione.

Nuovo Regolamento delle Macchine M.P.R. – Art. 3. Definizioni

(17) “fabbricante“: indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto soggetto al presente regolamento, o che fa progettare o fabbricare un prodotto soggetto al presente regolamento e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio, o fabbrica un prodotto soggetto al presente Regolamento e lo mette in servizio per proprio uso.

Direttiva Macchine [2006/42/EU] – Art. 2. Definizioni

i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

Istruzioni per l’uso

Non vi è più l’obbligo di fornirle le istruzioni d’uso in formato cartaceo, a meno che l’utente lo richieda.

Articolo 10 – Obblighi dei fabbricanti di macchine e prodotti correlati
7. […] Quando le istruzioni sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve:
[…] (c) renderle accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina e per non meno di 10 anni dopo l’immissione sul mercato della macchina.
Tuttavia, su richiesta dell’acquirente dell’utente al momento dell’acquisto o fino a 6 mesi dopo tale acquisto, il produttore fornisce gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo.

Rimane l’obbligo di fornirle in una delle lingue ufficiali del paese di utilizzo del macchinario.

Nuovo Regolamento Macchine

Articolo 10 – Obblighi dei fabbricanti di macchine e prodotti correlati
7. […] Le istruzioni e le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, determinata dallo Stato membro interessato e chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili.

 

Direttiva Macchine [2006/42/EU] – Annex I: EHSR

1.7. INFORMAZIONI – 1.7.4. Istruzioni

Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.