Direttiva Macchine 2006/42/CE: Introduzione

La definizione di macchina e quasi macchina

Ultima modifica: 03/03/2023

La Direttiva Macchine ha la funzione di:

  • garantire la libera circolazione di macchinari nel mercato europeo;
  • garantire un elevato livello di sicurezza per gli utilizzatori e le altre persone esposte;
  • promuovere l’integrazione della sicurezza nella progettazione, ovvero affrontare i temi della macchina sicura, in fase di concezione del prodotto.

La Direttiva contiene 29 articoli e 12 allegati ed è rivolta agli Stati Membri, i quali sono obbligati ad implementarne i requisiti nella legislazione nazionale.

Ambito della Direttiva Macchine

La Direttiva Macchine si riferisce a due categorie di apparecchi di lavoro: macchine (in senso generale, includendo anche l’equipaggiamento intercambiabile, componenti di sicurezza, accessori per il sollevamento, dispositivi di trasmissione meccanica rimovibili) e quasi-macchine.

Sono esclusi invece: dispositivi di sicurezza forniti come pezzi di ricambio, macchine progettate per la ricerca per un uso temporaneo in laboratori, prodotti già interessati dalla direttiva LVD, apparecchi ad alta tensione, attrezzature per parchi divertimento, veicoli (ad eccezione dei macchinari montati sui veicoli stessi).

In modo più specifico, la Direttiva presenta le seguenti definizioni:

«macchina»: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;

«attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

«componente di sicurezza»: componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti;

«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico;

«catene, funi e cinghie»: […] progettate a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori per il sollevamento;

«dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima;

«quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. 

 

Pre-condizioni per l’immissione sul mercato e messa in servizio di macchine

Per poter procedere con l'immissione sul mercato o con la messa in servizio di una macchina, bisogna verificare:

  • la conformità con i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute: R.E.S.S. (o E.H.S.R. nell’acronimo inglese);
  • la disponibilità del fascicolo tecnico e di informazioni adeguate (quali le istruzioni);
  • la rispondenza con la procedura di verifica della Conformità del Macchinario;
  • la completezza della Dichiarazione di Conformità;
  • l’affissione della marcatura CE.

In particolare, per quanto concerne le procedure di verifica della conformità, il produttore (o il suo mandatario UE) deve applicare una delle seguenti indicazioni:

  • quando la macchina non è indicata nell’Allegato IV (quale macchina a elevato rischio per la salute e la sicurezza), vale quanto indicato nell’Allegato VIII (il produttore deve adottare le procedure necessarie per assicurare conformità ai documenti tecnici e alla Direttiva);
  • quando la macchina è listata nell’Allegato IV ma è prodotta in base agli standard armonizzati che coprono i requisiti R.E.S.S. dell’Allegato I, si può svolgere la stessa procedura di cui al punto precedente, oppure si può seguire la procedura dell’Allegato IX in combinazione con l’Allegato VIII, oppure ancora la procedura dell’Allegato X;
  • quando la macchina è listata nell’Allegato IV e non è prodotta in base agli standard armonizzati dei requisiti R.E.S.S. dell’Allegato I, si deve seguire la procedura di verifica dell’Allegato IX in combinazione con l’Allegato VIII oppure la procedura dell’Allegato X.

Pre-condizioni per l’immissione sul mercato di quasi-macchine

Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, il produttore (o il suo mandatario UE) deve verificare:

  • la disponibilità del fascicolo tecnico (Documentazione Tecnica Pertinente) e delle istruzioni di assemblaggio;
  • la completezza della Dichiarazione di Incorporazione.

Requisiti essenziali per la salute e la sicurezza (R.E.S.S.)

I R.E.S.S. riguardanti le macchine sono contenuti nell’Allegato I della Direttiva Macchine. Sono stringenti e non modificabili ma sono comunque applicabili solo quando sono rilevanti (cioè quando esiste il pericolo).

Diversamente, i R.E.S.S. concernenti i “Principi di integrazione della sicurezza”, la “Marcatura” e le “Istruzioni” sono obbligatori per tutte le macchine, così come la “Valutazione dei rischi”.

Al fine di identificare i R.E.S.S. pertinenti alla macchina in questione, il produttore (o il rappresentante autorizzato) deve garantire che la valutazione dei rischi sia condotta in base al processo iterativo descritto nei Principi Generali.

Il soddisfacimento di tutti i R.E.S.S. dell’Allegato I non è condizione necessaria per le per le quasi-macchine e la loro applicazione è lasciata alla decisione del produttore, sulla base dell’analisi del rischio.

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