Legislazione UE

LA LEGISLAZIONE ALLA BASE DELLA MARCATURA CE

Ultima modifica: 03/03/2023

La legislazione UE primaria è costituita dal Trattato di Roma del 1957, revisionato nel corso degli anni, fino al 2007 con il Trattato di Lisbona. Esiste tuttavia anche una legislazione secondaria, dipendente dai Trattati precedentemente citati e composta dalle Direttive e dai Regolamenti.

I Regolamenti (Regulations) sono legislazione dell’UE direttamente applicabile e obbligatoria in tutti gli Stati membri senza bisogno di ulteriore legislazione nazionale.

Le Direttive (Directives) sono legislazione dell’UE che vincolano gli Stati membri agli obiettivi da raggiungere entro un certo periodo. Esse lasciano alle autorità nazionali le decisioni relative ai modi e i mezzi da utilizzare per raggiungerli. Le Direttive devono essere recepite nella struttura legislativa nazionale. Le Direttive si distinguono in Direttive di Prodotto (o Verticali) e Direttive per la sicurezza nei luoghi di lavoro (o Orizzontali).

Le Delibere (Decisions), vincolanti per coloro a cui sono indirizzate, sono sempre parte della legislazione secondaria e non necessitano di implementazione nazionale.

Le Raccomandazioni e le Opinioni sono invece strumenti non vincolanti, così come le Sentenze della Corte di Giustizia Europea mosse dalla Commissione Europea, da tribunali nazionali o individui.

Direttive di prodotto

Sono basate sull’Art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o TFUE.

Le direttive di prodotto hanno lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci, eliminando le barriere economiche. Si rivolgono al Costruttore del prodotto. L’obiettivo è di avere prodotti sicuri (dotati dei Requisiti Essenziali) che possono essere commercializzati liberamente all’interno del mercato europeo. Si basano sull’armonizzazione tecnica e sul fatto che tutti i prodotti debbano soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza e tutela della Salute (EHSR).

I prodotti fabbricati in accordo con gli standard armonizzati godono della presunzione di conformità relativamente ai RESS (o EHRS in inglese). Tuttavia, tali standard sono volontari e, pertanto, i produttori possono decidere di percorrere altre strade per conseguire i RESS e l’annessa conformità.

Formano la direttiva di prodotto:

  • Scopo: definisce la gamma di prodotti coperti dalla direttiva o la natura dei rischi da evitare per i quali la direttiva stessa è stata redatta;
  • Requisiti essenziali: sono allegati alla direttiva;
  • Procedure di verifica della conformità: si riferiscono alla fase di progetto o di produzione (o entrambe) e sono suddivise in moduli basati sulla valutazione del produttore o sulla certificazione di terzi (Organismi Notificati);
  • Marcatura CE: rappresenta la conformità con quanto previsto dalle direttive applicabili al prodotto;
  • Documentazione tecnica: è un insieme di documenti, che il produttore è obbligato a redigere, contenenti le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili;
  • Dichiarazione di conformità: identifica le direttive che il prodotto deve rispettare. Contiene inoltre informazioni sul produttore, organismi notificati convolti e altro ancora. Non è detto che debba essere consegnata con il prodotto;
  • nel campo della Direttiva Macchine è presente anche una Dichiarazione di Incorporazione.

Qui di seguito alcune delle Direttive di Prodotto che richiedono la marcatura CE:

  • Macchine 2006/42 (MD)
  • Bassa Tensione 2014/35 (LVD)
  • Compatibilità Elettromagnetica 2014/30 (EMC)
  • Apparecchi e Sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 2014/34 (ATEX)
  • Attrezzature in Pressione 2014/68 (PED)
  • Recipienti semplici a pressione 2014/29 (SPVD)
  • Ascensori 2014/33 (LD)
  • Dispositivi di protezione individuale (89/686 (PPED)
  • Caldaie ad acqua calda 92/42
  • Regolamento per i prodotti da costruzione 305/2011

Direttive di prodotto che non richiedono la marcatura CE:

  • Direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggi 94/62
  • Direttiva Rumore di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto 2000/14

Direttive sui luoghi di lavoro

Sono basate sull’Art. 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o TFUE.

Si rivolgono principalmente al Datore di Lavoro e indicano i Requisiti Minimi affinché il lavoratore operi in sicurezza. Dato che si tratta di requisiti minimi, gli Stati membri possono decidere di attuare una legislazione più restrittiva e preventiva, al fine di tutelare meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non è possibile invece adottare requisiti meno restrittivi. Questo è per esempio il motivo della condanna dell’Italia, da parte della Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 10.04.2003 n° C-65/01.

Alcuni esempi di Direttive sociali o per i luoghi di lavoro:

  • Direttiva 89/391 per la sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Direttiva 89/655 per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro
  • Direttiva 89/656 sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
  • Direttiva 1999/92 sul rischio di Formazione di Atmosfere Potenzialmente Esplosive.

 

Direttiva 2001/95

Tale direttiva indica requisiti di sicurezza di prodotti immessi sul mercato europeo e la cui fornitura non è coperta da specifiche clausole in altre direttive (o altre leggi UE che ne governano la sicurezza stessa).

La direttiva 2001/95 definisce anche come “prodotto” qualsiasi bene o servizio inteso per l’uso da parte di consumatori, fornito e reso disponibile da attività commerciali, che sia nuovo o usato.

Ai prodotti coperti da specifiche Direttive (Macchine, Bassa Tensione o altre) non si applica tale Direttiva.