Ultima modifica: 01/08/2023
IL DUBBIO:
Spesso, i costruttori di macchinari hanno tutte le competenze necessarie per realizzare un macchinario completo. Hanno, al loro interno, sia progettisti meccanici sia progettisti elettrici sia esperti di idraulica e pneumatica: un macchina progettata da questi professionisti sarà prodotta interamente presso il proprio costruttore e marcata CE prima della sua immissione sul mercato.
Tuttavia, ci sono costruttori che hanno solo competenze meccaniche e vendono la loro “struttura meccanica” o “assembly”, come è definita in inglese, a chi poi la completerà con un sistema elettrico o idraulico per ottenere un macchinario completo.
Il dubbio è se il costruttore “meccanico” sia tenuto a dare una qualche certificazione oppure possa vendere l’assembly come “un pezzo di ferro collegato insieme”.
CONSIDERAZIONI
Iniziamo con la definizione di Macchinario:
[2006/42/CE] Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f). Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina»:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
Con il termine “sistema di azionamento” la direttiva intende o un sistema elettrico o idraulico o pneumatico o una qualsiasi energia che possa “far muovere il ferro”. Vediamo anche che cosa scrive la guida alla Direttiva Macchine al riguardo:
[Guida alla direttiva macchine: 2019] §35 The basic definition]
[…] Di norma il fabbricante di macchine complete fornisce le macchine dotate di un proprio sistema di azionamento. Tuttavia, le macchine destinate ad essere equipaggiate con un sistema di azionamento ma che vengono fornite sprovviste di quest’ultimo possono comunque rientrare nella definizione di macchine.
[…] Per le macchine da fornire senza un sistema di azionamento:
- nell’effettuare la valutazione dei rischi, il fabbricante deve tener conto di tutti i rischi concernenti la macchina in questione, inclusi quelli relativi al sistema di azionamento con cui equipaggiare la macchina – cfr. §158: commenti sul principio generale 1 dell’allegato I;
- il fabbricante deve includere nelle istruzioni tutte le specifiche relative all’installazione del sistema di azionamento, come il tipo, la potenza e i sistemi di collegamento, e fornire precise istruzioni di montaggio del sistema di azionamento – cfr. §264: commenti sul punto .7.4.2, lettera i) dell’allegato I;
- la valutazione di conformità della macchina deve includere le specifiche del sistema di azionamento da montare e le istruzioni di montaggio;
- la marcatura CE sulla macchina e la dichiarazione CE di conformità che accompagna la macchina devono includere le specifiche e le istruzioni relative al sistema di azionamento da montare sulla macchina.
Se le condizioni mostrate qui sopra non vengono rispettate, la macchina non dotata di un sistema di azionamento pienamente specificato deve essere considerata una quasi macchina.
CONCLUSIONI
Un insieme meccanico non dotato di un sistema che lo faccia muovere deve essere o marcato CE come Macchinario o definito come Quasi Macchina e dotato di Dichiarazione di Incorporazione. In altri termini, una struttura meccanica non dotata di sistema di movimentazione, ma prevista per esserlo, deve essere marcata CE dal suo costruttore o dotata di Dichiarazione di Incorporazione: il suo costruttore non può venderla come “insieme di pezzi di ferro”.